Art. 1.

      1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «i) limitatamente alle commissioni tributarie istituite nella stessa regione in cui svolgono la loro attività professionale, coloro che esercitano abitualmente la consulenza tributaria, l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; l'abitualità è esclusa quando i compensi derivanti dall'esercizio delle citate attività sono inferiori ad un terzo di quelli complessivamente percepiti nell'esercizio precedente;».